Il nostro statuto

Statuto

“ISTITUTO DUSICA DELLA PEDEMONTANA ”

 

Denominazione – Sede – Durata – Scopo – Oggetto

Articolo 1

E’ attiva ai sensi dell’art. 36 e seguanti, del codice civile, l’associazione culturale denominata “ISTITUTO DI MUSICA DELLA PEDEMONTANA”, con sede in Aviano (PN), viale San Giorgio c/o “Casa dello Studente”.

L’associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

L’associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e ha la finalità di promuovere, di divulgare, di ampliare e di perfezionare l’educazione musicale fra le persone di ogni età, quale mezzo di formazione culturale degli stessi.

Articolo 3

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’associazione potrà:

– gestire ogni forma di attività culturale e didattica;

– organizzare manifestazioni culturali, premi, incontri, conferenze, seminari, concorsi, stages e corsi attinenti lo scopo per cui è stata costituita;

– mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l’associazione è sorta;

– svolgere attività di gestione, conduzione manutenzione ordinaria di immobili e attrezzature abilitate alla pratica musicale;

– pubblicare saggi e scritti in materia.

A tal fine l’associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l’associazione è nata.

Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazioni, l’associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.

L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Patrimonio – Entrate – Esercizio Sociale – Rendiconto – Avanzi di gestione

Articolo 4

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo; da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; dagli avanzi netti di gestione.

Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:

– dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’associazione;

– dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

– degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire e quella annuale che tutti i soci dovranno versare entro sei mesi dall’inizio dell’esercizio sociale.

L’adesione all’associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento o di esborso rispetto al versamento originario o annuale. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare donazioni, che comunque devono intendersi a fondo perduto; pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 5

L’esercizio sociale inizia il 1 (primo) Agosto e termina il 31 (trentuno) Luglio dell’anno successivo.

Entro quattro mesi dal termine di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione della bozza di rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente e di quello preventivo per l’esercizio in corso che dovranno poi essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 6

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

soci

Articolo 7

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono soci dell’associazione:

–  i soci fondatori;

–  i soci aderenti;

– i soci onorari.

Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’associazione; hanno gli stessi diritti e obblighi previsti dai soci aderenti.

Sono soci aderenti dell’associazione coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza.

L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di un voto singolo nelle assemblee convocate dal presidente.

Dopo la sua costituzione chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa e stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non e tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

Il socio che, senza giustificazione, manchi sistematicamente alle assemblee degli organi societari in cui è convocato, e quello che non versa la quota annuale entro il termine statutario decade automaticamente dalla qualità di socio mediante delibera del consiglio direttivo.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, gli è data facoltà di adire l’arbitro, amichevole compositore, di cui al presente statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Sono soci onorari coloro i quali, su delibera dell’assemblea dei soci, si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore degli scopi sociali. Essi possono partecipare all’assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

Organi dell’Associazione

Articolo 8

Sono organi dell’associazione:

– l’Assemblea dei Soci dell’associazione;

–  il Consiglio Direttivo;

–  il Presidente;

– il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9

L’Assemblea e composta da tutti gli aderenti all’associazione.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, o il Collegio dei Revisori dei Conti, lo ritengano necessario e qualora ne sia fatta richiesta da almeno il 40% (quaranta per cento) dei suoi soci.

L’assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione dell’Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria deve avvenire con avviso scritto, anche tramite e-mail, da spedire ai soci e da affiggere all’albo sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci. Trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti presenti.

Per le modifiche al presente statuto occorre la presenza di due terzi degli aventi diritto di voto, che poi decideranno a maggioranza.

Per lo scioglimento dell’associazione occorre la presenza di tre quinti dei soci, che poi decideranno a maggioranza.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni dell’Assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Qualora la convocazione dell’assemblea sia richiesta dai soci, gli stessi devono presentare domanda al Presidente proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L’Assemblea:

– approva il rendiconto consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;

– provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

– delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;

– delibera sulle modifiche al presente statuto;

– istituisce sedi secondarie o staccate;

–  delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

–  delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 10

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri che verrà di volta in volta stabilito dall’assemblea, oltre al Direttore Artistico, o ai Direttori artistici dopo la nomina.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al semestre su convocazione del Presidente. Esso potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, o qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l’organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell’associazione.

Tra l’altro, il Consiglio Direttivo:

– predispone il rendiconto consuntivo e preventivo e la relazione annuale sull’attività da svolgere, che sarà poi sottoposto all’assemblea dei soci;

– stabilisce la data dell’assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l’anno e convoca l’assemblea straordinaria dei soci ogni qualvolta lo reputi necessario;

– dà esecuzione alle delibere dell’assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;

– nomina e revoca uno o più Direttori artistici che sceglie tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione musicale, definendone gli ambiti di competenza e determinandone, eventualmente, il relativo trattamento economico;

– emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l’ordinamento dell’attività sociale da sottoporre alla ratifica dell’assemblea dei soci;

– amministra il patrimonio sociale, gestisce l’associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano competenza dell’assemblea;

– stabilisce la quota minima di versamento iniziale e annuale.

– delibera sulle richieste di adesione all’associazione.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ivi incluso il Direttore artistico, o i Direttori artistici, determinandone, eventualmente, i compensi.

Le dimissioni della metà più uno dei componenti il consiglio direttivo comportano la decadenza di tutto lo stesso consiglio e la convocazione dell’assemblea per le nuove elezioni dovrà effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Rimane in carica solo il presidente o, se manca, il vice presidente per l’ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta assemblea.

Articolo 11

Al Presidente dell’associazione e/o al vice presidente del consiglio direttivo e, nell’ambito dei poteri conferiti, ai consiglieri delegato spetta la rappresentanza legale della società verso i terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti. Per tali atti, nonché per tutti quelli occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, il rappresentante legale ha firma libera.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 12

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e i delegati nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione.

Il Segretario, inoltre, cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e il libro degli aderenti all’associazione

Articolo 13

Il Direttore artistico, o i Direttori artistici, dura incarica per un triennio ed elabora e definisce, sulla base delle linee programmatiche generali dell’associazione, i programmi annuali da sottoporre all’approvazione del consiglio ed è responsabile della loro attuazione.

Il Direttore artistico propone progetti e iniziative culturali e cura la collaborazione con altre realtà associative del territorio, istituzioni pubbliche e private.

Il Direttore artistico partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri. Non dispone di diritto di voto nei casi di cui il Consiglio delibera sulla sua nomina, o revoca, e sull’approvazione dei suoi progetti.

Articolo 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti è facoltativo. Qualora nominato si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo.

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze delle assemblee e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, dando parere sui rendiconti.

Scioglimento – Clausola Compromissoria – Disposizioni Finali

Articolo 15

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalle leggi in vigore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità dando luogo ad un arbitrato rituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti e in mancanza di accordo sulla sua nomina, vi provvederà su richiesta delle parti il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Pordenone.

Articolo 17

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi in vigore.

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Aviano, lì 5.12.2007